"Bonus Casa 2020" così è stato chiamato il Decreto Rilancio (DI 34/2020) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, che stabilisce le regole per ottenere una detrazione fiscale del 110%, spalmata in 5 anni, delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Dal 16 Luglio 2020 le agevolazioni sono state estese anche alle seconde case e sono valide anche per gli interventi su due unità immobiliari e per quelli di efficientamento energetico con demolizione e ricostruzione. Anche per le superfici opache orizzontali, verticali e inclinate, e quindi per i solai e per tutte le tipologie di tetti è valido il superbonus sull'isolamento termico.
LE TRE CATEGORIE DEL BONUS 110% E ALTRE AGEVOLAZIONI
Come anticipato nel titolo, tre sono le categorie di intervento interessate dal bonus 110%, stabilite dall’art.119 del decreto rilancio:
Installazione di impianti di riscaldamento e raffreddamento: installazione di pompa di calore, impianti ibridi o geotermici, il tutto con requisiti di alta efficienza energetica.
Installazione di caldaie: ad alta efficienza per unità immobiliari intese come prima casa del contribuente. Per tutte le categorie bonus previsti anche per le seconde case, ma solo se i lavori interessano anche il condominio.
Cappotto termico dell’edificio: con un’incidenza superiore al 25% della superficie totale. I materiali isolanti impiegati devono rispettare i requisiti previsti dal decreto Ambiente dell’ottobre 2017. Bisogna migliorare la prestazione di almeno 2 classi energetiche, dimostrabile attraverso l’APE (Attestato di Prestazione Energetica), rilasciato da un tecnico abilitato, in cui viene attestato il rispetto dei requisiti tecnici sia ‘work in progress’ sia a fine lavori.
Esiste anche la possibilità di cumulare uno dei tre interventi elencati sopra, sufficienti a portare al 110% lo sgravio, ad altri di efficientamento energetico, già previsti dalla norma per il 2020, ma di bonus inferiore. Per esempio l’installazione di finestre termoisolanti, di pannelli solari o di tende da sole con capacità di schermatura certificata ed espressa in Gtot da 0 a 4, se viene eseguita insieme ad almeno uno degli interventi principali del Decreto Rilancio, usufruisce del superbonus del 110%.
ECOBONUS, INFISSI E FACCIATE
Ai bonus precedenti, ancora in vigore, si aggiungono quelli stabiliti dal Decreto Rilancio, tra cui il Bonus Casa relativo alla ristrutturazione edilizia, e l’Ecobonus al 50 e al 65%.
Qui sotto vediamo nel dettaglio le categorie di prodotto che accedono alle detrazioni:
bonus ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio con limite massimo di spesa di 96.000 euro. Detrazione ripartita in 10 anni (invece dei 5 previsti dagli interventi previsti dal Decreto Rilancio).
bonus mobili ed elettrodomestici del 50% per arredare immobili ristrutturati.
bonus verde, detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2020 per i seguenti interventi: sistemazione a verde di aree scoperte e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
ecobonus al 50% e al 65% per pannelli solari, al 65% per caldaie a condensazione.
bonus facciate al 90% per tinteggiatura o rifacimento delle facciate solo in caso di interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell’edificio.
bonus infissi (o bonus finestre) del 50% in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi che migliorino la prestazione energetica dell’edificio e rispettino i requisiti di trasmittenza termica U (W/m2K), riportati in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
bonus pompa di calore del 65% per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, o sistemi geotermici a a bassa entalpia. Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
sismabonus, la detrazione è elevata dal decreto rilancio al 110%, purché gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4. Questi interventi di adeguamento sismico danno diritto alla detrazione del 90% sull'acquisto di una polizza assicurativa anticalamità.
BONUS 2020 MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
E' possibile usufruire di una detrazione Irpef del 50% per tutto il 2020 e per ristrutturazioni effettuate dal 1° gennaio 2019 per l’acquisto di alcuni mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, A o superiore per i forni e lavasciuga, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di massimo 10.000 euro e viene divisa, tra gli aventi diritto, in dieci quote annuali dello stesso importo. Questo importo massimo va riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione e quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. A titolo esemplificativo:
Mobili agevolabili: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Mobili non agevolabili: porte, pavimentazioni (come per esempio il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. E' necessario che siano tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici che non possiedono l'etichetta energetica è agevolabile solo nel caso in cui per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.
Per usufruire dell’agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Questa deve essere necessariamente provata se obbligatoria tramite eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori), oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
Per avere la detrazione occorre inoltre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito e non tramite assegni bancari, contanti o altre modalità di pagamento. La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. I documenti che bisogna conservare sono:
l’attestazione del pagamento: ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente.
le fatture di acquisto dei beni: riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti. Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente e le stesse indicazioni è equivalente alla fattura.
Potrebbe anche interessarti:
Se ti va iscriviti alla newsletter per non perdere i nuovi post e se l'articolo ti è piaciuto metti un cuoricino, condividi o commenta esprimendo la tua opinione sul tema scelto. A presto!
TIPS PER CASA
Comments